Roma, 8 marzo - Quella del 3 marzo 2010 resterà una data storica per la Polizia di Stato e per le Forze dell’Ordine.
Una data storica anche e soprattutto per il Sindacato Autonomo di Polizia che per primo, nella piattaforma rivendicativa del 1987, aveva parlato della necessità di riconoscere la Specificità della Professione.
Con l’approvazione definitiva al Senato del ddl 1167-B, collegato alla manovra finanziaria (recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), diventa legge dello Stato la Specificità delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e si sancisce in primo luogo che noi non siamo “lavoratori” come gli altri, ma Professionisti della Sicurezza!
L’articolo che ogni collega deve imprimersi bene nella memoria è il 19:
Art. 19
(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenete, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trat-tamento economico del medesimo personale.
Chi conosce la storia del SAP non può non ricordare le battaglie fatte per il raggiungimento di questo importante traguardo.
E sul nostro sito internet, grazie all’Ufficio Studi, è possibile reperire tutta la documentazione necessaria.
Era il 14 dicembre del 1999 quando il Sindacato Autonomo di Polizia - in completa solitudine - scese in piazza con 1000 fiaccole per illuminare la classe politica sull' emergenza criminalità e sui bisogni del personale della Polizia di Stato.
I risultati non si fecero attendere: due giorni dopo il Governo si impegnò formalmente a riconoscere un comparto autonomo per le Forze di Polizia e le Forze Armate, con la definizione di uno stanziamento predeterminato al di fuori dei paramenti, vincoli e capitoli previsti per i comparti dell'impiego pubblico e a riconoscere uno speciale trattamento giuridico ed economico in favore di coloro che rischiano la propria vita per la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini (Ordine del Giorno Cuc-cu - Frattini).
Adesso, finalmente, grazie alla Pattuglia SAP in Parlamento la Specificità è legge dello Stato!
Le battaglie, si sa, se fatte con la testa e con il cuore si possono vincere e adesso il nostro prossimo passo è quello di far sostanziare questa Specificità con adeguate risorse: un obiettivo che risulta essere alla portata grazie a questa previsione di legge che inseguiamo tenacemente da oltre venti anni e che fa parte del nostro Dna più profondo.
Ma non solo. La legge licenziata nei giorni scorsi contiene anche altre importanti novità per il Comparto Sicurezza e Difesa, di seguito indicate.
Art. 18: viene introdotta una particolare forma di aspettativa per i dipendenti pubblici, concedibile dall'amministrazione di appartenenza anche per avvia-re attività professionali e imprenditoriali.
Il periodo - durante il quale non verranno versati assegni - ha una durata massima di 12 mesi.
Art. 23: delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di congedi, aspettativa e permessi, sulla base di criteri e principi direttivi diretti - in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle modalità di fruizione - ad un formale e sostanziale coordinamento dell'attuale panorama normativo, al fine di garantire l'applicazione certa e uniforme della relativa disciplina.
Art. 24: modifiche alla disciplina in materia di permessi ex l. 104/92, dalla quale viene espunto il requisito della convivenza, originariamente previsto dalla predetta legge (art. 33, co. 3).
Possono ora fruirne il coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Nell'originaria formulazione la possibilità di fruizione dei permessi in parola da parte di parenti o affini entro il 3° grado non era legata alle circostanze appena indicate.
Subisce una modifica sostanziale, l'art. 42, co. 2, del d.lgs. 151/2001: successivamente al compimento del 3° anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, co. 3, della l. 104/92,e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'arco del mese; nella precedente formulazione il diritto ai permessi e' alternativo, potendo riconoscersi o alla lavoratrice madre o al lavoratore padre.
Ciò significa che entrambi i genitori potranno essere titolari di tale diritto, seppur con fruizione alternativa, sì da garantire una maggiore flessibilità di tale beneficio.
Viene inoltre soppresso l'intero comma 3 dell'art. 42 del d. lgs. 151/2001: e' eliminata la differenziazione di disciplina esistente tra genitori con figlio con handicap in situazione di gravità di età superiore a 3 anni e figlio maggiorenne; in tale ultima ipotesi la disposizione che il Parlamento ha soppresso subordinava il diritto alla fruizione dei permessi alla convivenza o, in assenza di convivenza, alla circostanza che l'assistenza al figlio fosse continuativa ed esclusiva.
Art. 26: introduce la possibilità, anche per il personale del comparto sicurezza e difesa, di essere destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dall'art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001.
Il personale a cui sono conferiti i suddetti incarichi e' collocato in aspettativa senza assegni.
Art. 28: fissazione - per particolari discipline indicate nel bando di concorso - di un limite massimo e minimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 29: introduce profonde modifiche al dPR 337/82, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica.
Può ora concorrere al concorso per vice revisore tecnico e vice perito tecnico anche il personale proveniente da profili professionali non omogenei rispetto a quelli per cui concorre.
Potendo concorrere per più profili professionali, sganciati da quelli di provenienza, vengono meno tutte le note problematiche (vedi da ultimo il concorso a 266 posti per v. perito tecnico) legate ai concorsi per il personale tecnico e che hanno prodotto innumerevoli contenziosi tutt'ora pendenti con l'Amministrazione.
Anche quest’ultimo, in particolare, è un risultato SAP! Dopo aver chiesto formalmente un incontro al Dipartimento volto alla risoluzione delle problematiche legate ai concorsi interni per il personale del ruolo tecnico (si veda sempre l'area News), abbiamo intrapreso – con successo - la via legislativa.
Oggi gridiamo ancora più forte…Orgogliosi di essere SAP